mercredi 22 mai 2013

Su La Testa!: ITALIA: PROTEZIONE IN-CIVILE?

Su La Testa!: ITALIA: PROTEZIONE IN-CIVILE?:


i vertici della NATO con Napolitano - foto NATO


di Gianni Lannes



Le marionette telecomandate dall'estero, si ritengono al di sopra della legge. Si tratta di un nevralgico “Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”. Ma non lasciatevi ingannare dal nome altisonante. Allo stato dell’arte, ossia dei fatti inequivocabili, non sarebbe forse meglio definirla associazione a delinquere legalizzata dallo Stato tricolore, con tanto diimprimatur del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano

A chi serve e a che serve questo carrozzone statale? Banale: a realizzare affaroni con denaro pubblico dell’ignaro contribuente. L’era Bertolaso non sembra tramontata: tanto pagano quei fessi degli italioti. Le sue specialità sono a quanto pare - ma si attendono smentite pubbliche e documentate - appalti su appalti con il meccanismo apripista, anzi il grimaldello (legalizzato, si fa per dire) della deroga a leggi e normative, nazionali e comunitarie. 

L’ultima appetitosa occasione per cementificare ed asfaltare a tutto spiano i brandelli di natura sopravvissuti allo scempio umano? L’Expo 2015, ma non solo. Date un’occhiata a cosa bolle in pentola.

Quando si dice che lo stesso Stato viola impunemente le sue leggi: ecco qualche straordinario esempio incostituzionale, tutto in un calderone dove si mescolano emergenza senza fine, soprattutto deroga (eccezione rispetto a una regola stabilita) e proroga (differimenti, dilazione).

«Decreto Legge n. 43 del 26 aprile 2013: disposizioni per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2013. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 2013.

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015
Il Presidente della Repubblica Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare disposizioni  per   avviare   e   completare   gli   interventi   di implementazione infrastrutturale  del  Porto  di  Piombino,  per  il mantenimento e il potenziamento dei livelli  occupazionali  dell'area siderurgica del medesimo comune e per superare le gravi situazioni di criticita' ambientale dell'area, al fine di  garantirne  lo  sviluppo sostenibile;

Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare disposizioni finalizzate al superamento  della  grave  situazione  di criticita' nella gestione dei rifiuti urbani nella citta' di  Palermo causato dell'aggravamento dello stato ambientale della  discarica  di Bellolampo, la quale e' stata  interessata  da ripetuti  episodi  di inquinamento  delle  acque  superficiali  e  di   falda  che   hanno determinato una grave  situazione  di  pericolo  per  la  salute dei cittadini tale da  indurre  la  competente  autorita'  giudiziaria  a disporne il sequestro preventivo,  e  che,  se  non  adeguatamente  e tempestivamente affrontata, porterebbe ad interrompere la raccolta  e lo  smaltimento  dei rifiuti  urbani  della  citta',  con  ulteriore aggravio del pericolo per la salute e l'ambiente;

Ritenuta la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  evitare  il verificarsi di soluzioni di continuita' nelle gestioni degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra,  Marcianise,  Napoli  Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e impianto  di  grigliatura  e  derivazione  di Succivo, nella regione Campania;

Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare il completamento dei lavori e delle  opere  necessarie  a  garantire  il rispetto dei tempi stabiliti per lo svolgimento dell'evento Expo 2015 e l'adempimento degli obblighi  internazionali  assunti  dal  Governo italiano nei  confronti del  Bureau  International  des  Expositions (BIE);

Considerata,  altresi',  la   necessita'   di   emanare   ulteriori disposizioni finalizzate a  prorogare  l'emergenza  in  atto  per  la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012, nonche' a favorire la ricostruzione nelle zone terremotate dell'Abruzzo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella riunione del 24 aprile 2013;

Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  i  Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti; 

Emana il seguente decreto-legge 

Art. 1
Riconoscimento dell'area industriale di Piombino come area  di  crisi industriale complessa e disposizioni necessarie al suo rilancio

1. L'area industriale di Piombino e'  riconosciuta  quale  area  in situazione di crisi industriale complessa ai  fini  dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,  nella  legge  7  agosto 2012, n. 134.

2.  Al  fine  di  assicurare  la  realizzazione  degli   interventi necessari al raggiungimento delle finalita'  portuali  ed  ambientali previste  dal  nuovo Piano  Regolatore  Portuale,  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, il  Presidente  della  Regione Toscana e' nominato, senza diritto ad alcun compenso  e  senza  altri oneri per la finanza pubblica, Commissario straordinario, di  seguito denominato «Commissario», autorizzato ad esercitare i poteri  di  cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,  e successive modificazioni. Il Commissario resta in carica per  la  durata  di un anno, prorogabile  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su proposta del Ministro dello  sviluppo  economico  e  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3.  Il  Commissario  assicura  la  realizzazione  degli  interventi urgenti  di cui  al  presente  articolo  e,  per  ogni   adempimento propedeutico o comunque connesso, puo' avvalersi degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali, nell'ambito  delle  risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per la finanza pubblica. Il Commissario straordinario si avvale  altresi' dell'Autorita' Portuale di Piombino e del Comune di  Piombino,  quali soggetti attuatori.

4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo  si  applicano  le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2-septies e  2-octies,  del decreto-legge   29  dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2011,  n.  10,  e  successive modificazioni.

5.  Al  fine  di  consentire  la  realizzazione  degli   interventi infrastrutturali destinati all'area portuale di  Piombino,  entro  30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto  il  CIPE delibera, ai sensi degli articoli 166 e 167 del  decreto  legislativo 12 aprile 2006 n.  163  e successive modificazioni,  in  ordine  al progetto definitivo relativo alla bretella di collegamento  al  porto di  Piombino,  parte  integrante  dell'asse autostradale  Cecina   - Civitavecchia di cui alla delibera 3 agosto 2012,  n. 85  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre  2012,  n.  300, unitamente allo schema di atto aggiuntivo alla  convenzione  unica  vigente con allegato il nuovo piano economico finanziario riferito  alle  attuali tratte in esercizio Livorno-Cecina (Rosignano) e Rosignano-S.  Pietro in Palazzi (lotto 1), alla tratta Civitavecchia-Tarquinia (lotto  6A) e alle tratte Ansedonia-Pescia R.  (lotto  5A),  Pescia  R.-Tarquinia (lotto 6B) e alla predetta bretella di Piombino (lotto 7). Tale piano economico finanziario dovra' essere coerente con  il  piano  relativo all'intera opera che dovra' essere sottoposto anch'esso al CIPE e per il quale restano ferme le prescrizioni dettate dal CIPE con  delibera n. 78/2010 e 85/2012 in relazione al costo complessivo dell'opera  ed all'azzeramento del valore di subentro.

6. Per assicurare l'attuazione degli interventi di cui al  comma  2 del presente articolo, il Ministero dell'ambiente e della tutela  del territorio e del  mare,  il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, l'Autorita' portuale di Piombino, la Regione Toscana e  il Comune di Piombino stipulano apposito  Accordo  di  Programma  Quadro entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto al fine  di  individuare  le  risorse  destinate   agli   specifici interventi, anche  in  deroga  ad  eventuali  diverse finalizzazioni previste  dalla  normativa  vigente,   da   trasferire   all'apposita contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario  di  cui all'articolo 1.

7. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di  cui  al comma 6, finanziati con  le  risorse  statali  erogate  alla  regione Toscana o al comune di Piombino, nel limite di 40,7 milioni di  euro, sono esclusi, per l'anno 2013, dai limiti  del  Patto  di  Stabilita' Interno degli enti per la quota di rispettiva competenza  che  sara' individuata dal Commissario straordinario e comunicata  al  Ministero dell'economia  e  delle  finanze  - Dipartimento della   Ragioneria Generale dello Stato.

Art. 2 Norme per evitare l'interruzione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Palermo

1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 59 del 15 maggio 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012, atteso il permanere delle condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuita' negli interventi posti in essere nel corso della gestione della medesima emergenza ambientale, sino al 31 dicembre 2013 continuano a produrre effetti, salva diversa previsione del presente articolo, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3887 del 9 luglio 2010 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2010, limitatamente agli interventi necessari a: 

a) completare la realizzazione ed autorizzazione della c.d. sesta vasca della discarica di Bellolampo nel comune di Palermo; 

b) realizzare ed autorizzare, nelle more della piena funzionalita' della citata sesta vasca, speciali forme di gestione dei rifiuti; 

c) mettere in sicurezza l'intera discarica, garantendo la corretta gestione del percolato in essa prodotto e completando il sistema impiantistico di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti urbani, al fine di pervenire al conferimento in discarica di soli rifiuti trattati; 

d) migliorare ed incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti nel territorio del comune di Palermo; 

e) implementare e completare il sistema impiantistico previsto nel piano regionale di gestione dei rifiuti urbani al fine assicurare una corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Gli interventi indicati alle lettere dalla a) alla c) del periodo precedente dovranno essere posti in essere in raccordo con le eventuali determinazioni assunte dall'autorita' giudiziaria competente. 

2. Le funzioni del Commissario previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 sono affidate a soggetto nominato dal Presidente della regione siciliana. Al soggetto nominato viene intestata apposita contabilita' speciale presso la Tesoreria dello Stato, su cui vengono trasferite le risorse occorrenti per gli interventi ovvero subentra nella titolarita' della contabilita' speciale n. 5446/Palermo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse gia' previste per la copertura finanziaria dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.

Art. 3 Disposizioni per far fronte all'emergenza ambientale nella Regione Campania
1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, atteso il permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuita' nelle gestioni degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura e derivazione di Succivo, nella Regione Campania, fino al 31 marzo 2014, salvo ultimazione anticipata da parte della Regione Campania delle procedure per la selezione del soggetto affidatario dell'adeguamento e gestione degli impianti, continuano a produrre effetti le disposizioni, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 1° giugno 2012 e successive modificazioni. Fino allo stesso termine continuano a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi all'ordinanza 4022/2012. 

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse gia' previste per la copertura finanziaria della richiamata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

3. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al primo periodo la parola: "ventiquattro" e' sostituita dalla seguente: "trentasei";

Art. 4 Proroga gestione commissariale Galleria Pavoncelli
1. In considerazione del permanere di gravi condizioni di emergenza connesse alla vulnerabilita' sismica della "Galleria Pavoncelli", le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, continuano a produrre effetti fino al 31 marzo 2014 ed il Commissario delegato continua ad operare con i poteri di cui alla predetta ordinanza fino alla medesima data.

2. Con Accordo di programma, da stipularsi entro sei mesi antecedenti la scadenza di cui al comma 1, le Regioni interessate d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Acquedotto Pugliese S.p.A., individuano il soggetto competente al subentro nelle attivita' e nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' connessa alla vulnerabilita' sismica della "Galleria Pavoncelli".
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse previste dall'ordinanza di cui al comma 1.

Art. 5 Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione di Expo 2015
1. Tenuto conto dei tempi di realizzazione dell'evento Expo 2015 e delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, nonche' degli interventi strettamente funzionali nelle programmazioni comunali, provinciali e regionali, e della contestuale presenza di cantieri in corso e al fine di garantire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il rispetto dei tempi stabiliti per lo svolgimento dell'evento Expo 2015 e l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE): 

a) il comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' sostituito dai seguenti: "2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il presidente della Regione Lombardia, il Sindaco di Milano e i rappresentanti degli enti locali interessati, sono istituiti gli organismi per la gestione delle attivita', compresa la previsione di un tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della Regione Lombardia pro tempore, e sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalita' di erogazione dei finanziamenti. Con il medesimo decreto e' nominato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche nell'ambito dei soggetti della governance della Societa', ivi incluso l'Amministratore delegato, il Commissario Unico delegato del Governo per Expo 2015 a cui vengono attribuiti tutti i poteri e tutte le funzioni, gia' conferiti al Commissario Straordinario delegato del Governo per Expo Milano 2015, ivi compresi i poteri e le deroghe previsti nelle ordinanze di protezione civile richiamate all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito in legge 12 luglio 2012, n. 100, da intendersi estese a tutte le norme modificative e sostitutive delle disposizioni ivi indicate. 
Sono altresi' attribuiti al Commissario Unico i poteri del Commissario Generale dell'Esposizione, ad eccezione dei poteri e delle funzioni di cui agli articoli 12 e 13 della Convenzione di Parigi del 22 novembre del 1928 sulle Esposizioni Universali, che verranno individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziate ai sensi della vigente legislazione, il Commissario Unico esercita poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, alla partecipazione degli Stati e degli Enti iscritti o al regolare svolgimento dell'Evento. Ove necessario, il Commissario puo' provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza,nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei Ministri sentito il Presidente della Regione Lombardia. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

2-bis. Il Commissario Unico nomina, entro il 31 maggio 2013, con proprio provvedimento, fino a tre soggetti, di alta e riconosciuta professionalita' nelle discipline giuridico-economiche ed ingegneristiche, o dalla comprovata esperienza istituzionale, delegati per le specifiche funzioni di garanzia e controllo dell'andamento dei lavori delle opere strettamente funzionali all'Evento nei tempi utili alla realizzazione e per assicurare il corretto ed efficiente utilizzo delle deroghe e dei poteri di cui al comma 2 del presente articolo. Uno dei delegati e' scelto nel ruolo dei Prefetti. I soggetti delegati si avvalgono per la loro attivita' delle strutture della societa' ovvero del contingente di personale gia' esistente presso la struttura del Commissario Straordinario delegato del Governo per Expo Milano 2015 cui il Commissario Unico subentra, ivi inclusa la titolarita' della esistente relativa contabilita' speciale, ovvero del personale distaccato dai soci. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, eventuali compensi dei delegati sono a carico delle disponibilita' della predetta contabilita'. 

2-ter. Il commissario si adopera, coordinandosi con la societa' Expo 2015 p.a., affinche' gli impegni finanziari assunti dai soci siano mantenuti negli importi di cui all'allegato 1 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e nei tempi adeguati alla realizzazione delle opere e allo svolgimento dell'Evento.";
b) al comma 216 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "nella realizzazione delle stesse opere", sono sostituite dalle seguenti: "prioritariamente nella realizzazione delle opere nonche' per lo svolgimento delle attivita' strettamente necessarie per la gestione dell'Evento, previa attestazione, da parte della societa', della conclusione del piano delle opere"; 

c) ai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture della societa' Expo 2015 S.p.A. si applicano direttamente le deroghe normative, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della normativa comunitaria, previste in materia di contratti pubblici per il Commissario delegato per gli interventi di Expo 2015, ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamate al dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto- legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito in legge 12 luglio 2012, n. 100; la societa' ha altresi' facolta' di deroga agli artt. 93 e 140 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonche' alle disposizioni di cui al D.M. 10 agosto 2012, n. 161; per le opere temporanee la societa' puo' altresi' derogare all'applicazione dell'art. 127 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Possono trovare applicazione per le procedure di affidamento da porre in essere da parte della Societa' l'art. 59, anche per i lavori diversi dalla manutenzione e l'art. 253, comma 20 -bis, del citato n. 163 del 2006, anche per i contratti sopra la soglia di rilevanza comunitaria e oltre la data del 31 dicembre 2013. Tali disposizioni si possono applicare anche alle stazioni appaltanti relativamente alle seguenti opere strettamente funzionali all'Evento:
 
1. Interconnessione Nord Sud tra la SS11 all'Autostrada A4 Milano-Torino (Viabilita' Cascina Merlata stralcio Gamma);
2. Linea Metropolitana di Milano M4;
3. Linea Metropolitana di Milano M5;
4. Strada di Collegamento SS 11 e SS 233 Zara - Expo;
5. Parcheggi Remoti Expo;
6. Collegamento SS 11 da Molino Dorino ad Autostrada dei Laghi - lotto 1 da Molino Dorino a Cascina Merlata; lotto 2 da Cascina Merlata a innesto a A8; Adeguamento Autostrada dei Laghi tra il nuovo svincolo Expo e lo svincolo Fiera; 

d) i Padiglioni dei Paesi, i manufatti e qualunque altro edificio da realizzare, connessi all'Expo 2015, per i quali sussista l'obbligo di smontaggio ovvero di smantellamento al termine dell'Evento, sono qualificati, a tutti gli effetti, come edifici temporanei ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380d) agli edifici temporanei connessi all'evento Expo 2015, per i quali sussista l'obbligo di smontaggio ovvero di smantellamento al termine dell'evento, non si applicano le seguenti norme: decreto legislativo del 19 agosto 2005 n. 192 relativamente al rispetto dei valori limite del fabbisogno di energia primaria, dell'obbligo di certificazione energetica e del soddisfacimento dei requisiti minimi di trasmittanza; art. 11 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997; art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La sostenibilita' ambientale di Expo 2015 e' in ogni caso garantita dalla compensazione delle emissioni di CO2 nel corso della preparazione e realizzazione dell'evento nonche', negli edifici non temporanei, da prestazioni energetiche e da copertura dei consumi di calore, elettricita' e raffrescamento attraverso fonti rinnovabili superiori ai minimi previsti dalla legge… 

 f) nei giudizi che riguardano i provvedimenti e gli atti del Commissario Unico e le procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di Expo 2015 S.p.A., si applicano le disposizioni processuali di cui all'art. 125 del decreto legislativo n. 104/2010;

g) nella prospettiva della crescita per il Paese, il Comitato Interministeriale Programmazione Economica assume le decisioni strategiche, anche finalizzate ad ottenere eventuali finanziamenti comunitari, per la valorizzazione dell'innovazione del settore turistico e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, connesse con la realizzazione dell' Expo Milano 2015, assicurando il coordinamento tra le amministrazioni interessate concertandole con il Commissario Unico delegato per il Governo ed il Commissario di sezione per il Padiglione Italia, la regione Lombardia, la provincia e il comune di Milano e le eventuali altre autonomie locali coinvolte nella realizzazione dell'Esposizione Universale di Milano 2015. Il Commissario riferisce trimestralmente al CIPE sullo stato di attuazione delle opere e su azioni correttive intraprese per il superamento delle criticita'.

Art. 6 Proroga emergenza sisma maggio 2012

1. Nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e' prorogato al 31 dicembre 2014. 

2. Il termine del 30 novembre 2012, stabilito con i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2012 e del 19 novembre 2012 quale data ultima di presentazione della documentazione di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e successive modificazioni, utile per l'accesso al finanziamento di cui ai commi 7 e 7-bis del predetto articolo 11, e' rideterminato al 15 giugno 2013. Entro tale ultimo termine, fermi i requisiti soggettivi ed oggettivi e le condizioni gia' previsti dai commi 7, 7-bis e 9 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 174 del 2012, possono presentare la documentazione utile per accedere al predetto finanziamento tutti i soggetti che non sono riusciti a provvedervi entro l'originario termine finale del 30 novembre 2012. 

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche per l'accesso ai finanziamenti per il pagamento dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonche' dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dal 1° luglio 2013 al 30 settembre 2013 nei confronti: 

a) dei soggetti di cui al comma 2, secondo periodo; b) dei soggetti che, hanno gia' utilmente rispettato il termine ultimo del 30 novembre 2012.
4. Ai fini dell'attuazione di quanto stabilito nei commi da 1 a 3, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo il Direttore dell'Agenzia delle entrate provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 11, del citato decreto-legge n. 174 del 2012, nonche' dell'articolo 1, comma 371, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

5. La Cassa depositi e prestiti s.p.a. e l'Associazione bancaria italiana adeguano la convenzione di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, nonche' all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo comunque modalita' di rimborso dei finanziamenti tali da assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del predetto decreto-legge n. 174 del 2012.

Art. 7 Utilizzo delle risorse programmate con delibera CIPE 135 del 21 dicembre del 2012 relative alle «spese obbligatorie». 

1. Al fine di assicurare la prosecuzione dell'assistenza alla popolazione della regione Abruzzo colpita dal sisma del 6 aprile 2009: 

a) il contributo per l'autonoma sistemazione ovvero all'assistenza gratuita presso strutture private o pubbliche, di cui all'art. 13, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, previsto se l'unita' immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 e' classificata con esito E, ovvero e' ricompresa in un aggregato edilizio ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, o in area perimetrata dei centri storici, ove non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero se trattasi di unita' immobiliare classificata con esito "B" o "C" appartenente all'ATER e all'Edilizia Residenziale pubblica nei Comuni, e' riconosciuto nel limite massimo di euro 53.000.000,00. Resta ferma, in ogni caso, la permanenza degli altri requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti; 

b) i contratti di locazione di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 15 maggio 2009, possono essere prorogati, previo espresso assenso del proprietario, nel limite di due annualita', e comunque nel limite massimo di euro 8.700.000,00 in favore dei nuclei familiari la cui unita' immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 e' classificata con esito E, ovvero e' ricompresa in una delle fattispecie di cui alla precedente lettera a). Resta ferma, in ogni caso, la permanenza degli altri requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti; 

c) i benefici di cui all'art. 13, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009, concessi nei confronti di coloro i quali hanno perso la disponibilita' di un'unita' abitativa classificata con esito B o C, essendo venuto meno il rapporto di locazione, a causa dell'evento sismico del 6 aprile 2009 proseguono nel limite massimo di euro 300.000,00. 

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c) del presente articolo, quantificati complessivamente in euro 62 milioni si provvede con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, di cui all'art. 1, comma 1.1, voce "assistenza alla popolazione" nella disponibilita' degli uffici speciali per la ricostruzione. 

3. Al fine di consentire al comune di L'Aquila di svolgere con la massima efficienza ed economicita' le funzioni istituzionali, in attesa della ricostruzione delle sedi destinate ad ufficio del predetto ente, gravemente danneggiate dal sisma, e' assegnata al comune la somma nel limite massimo di 800.000,00 euro per l'anno 2013 per provvedere al pagamento dei relativi canoni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, di cui all'art. 1, comma 1.1, voce "affitti sedi comunali e supporto genio civile" nella disponibilita' degli uffici speciali per la ricostruzione. 

4. A valere sulle medesime risorse programmate dalla predetta delibera CIPE n. 135/2012, art. 1, comma 1.1, voce "affitti sedi comunali e supporto genio civile" e' altresi' disposta da parte degli uffici speciali per la ricostruzione un'assegnazione straordinaria nel limite di 385.000,00 euro per l'anno 2013 al fine di accelerare, l'effettuazione delle spese necessarie ad assicurare il definitivo ripristino della funzionalita' della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia dell'Aquila.
5. Le risorse necessarie per il pagamento degli oneri di assistenza alla popolazione che sono quantificate mensilmente dai comuni, al presentarsi delle relative esigenze, sono trasferite agli Uffici Speciali per la Ricostruzione, per la successiva assegnazione agli enti attuatori sul territorio. 

6. Per quanto riguarda i trasferimenti di risorse per gli interventi di ricostruzione o assistenza alla popolazione effettuati dagli Uffici speciali per la Ricostruzione l'Ufficio Speciale della citta' di L'Aquila e' competente per gli interventi ricadenti nel territorio del Comune dell'Aquila, mentre l'Ufficio Speciale per i comuni del cratere e' competente per gli interventi ricadenti nel territorio degli altri comuni del cratere nonche' dei comuni fuori cratere.

Art. 8 Norme per la prosecuzione delle attivita' di rimozione delle macerie causate dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo.
 
1. Per garantire la prosecuzione delle attivita' volte alla rimozione delle macerie nei territori della regione Abruzzo, conseguenti al sisma del 6 aprile 2009, le operazioni di movimentazione e trasporto ai siti di stoccaggio autorizzati dai comuni dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, dalle attivita' di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti a seguito di ordinanza sindacale e da interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione possono essere svolte anche con impiego di personale e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze Armate. Tali soggetti sono autorizzati in deroga agli articoli 188-ter, 193 e 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Ufficio Speciale per la citta' dell'Aquila e l'Ufficio speciale per i comuni del cratere, di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sottoscrivono con il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e con il Ministero della Difesa, appositi accordi, nel quale sono precisate le modalita' della collaborazione, compreso il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente nonche' il rimborso del compenso per le ore di straordinario autorizzato ed effettivamente prestato, nei limiti di 30 ore mensili.

3. La demolizione e l'abbattimento di immobili appartenenti al demanio o patrimonio pubblico danneggiati a seguito del sisma del 6 aprile 2009 sono curati, in base alla competenza territoriale, dagli Uffici speciali di cui al comma 2. A tale scopo i predetti Uffici sono autorizzati ad affidare l'incarico della demolizione e abbattimento al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile o alle Forze Armate, mediante appositi accordi, nei quali sono precisate le modalita' della collaborazione, compreso il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente, nonche' il rimborso del compenso per le ore di straordinario autorizzato ed effettivamente prestato, nei limiti di 30 ore mensili. Per le attivita' che non possono essere svolte dal Dipartimento per carenza di strumenti tecnici specifici, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione procedono ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4. Limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto, i materiali di cui al comma 1 sono considerati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99. Non costituiscono rifiuto i beni di interesse architettonico, artistico e storico, i beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati.

5. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e le Forze Armate possono altresi' curare il trasporto dei rifiuti raggruppati per categorie omogenee, caratterizzati ed identificati con il corrispondente codice CER verso impianti di recupero e smaltimento autorizzati.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 5 si provvede, quanto a euro 4.983.000, 00, con le risorse disponibili sulle contabilita' speciali degli Uffici speciali di cui al comma 2, secondo le modalita' stabilite con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, in attuazione dell'articolo 67-bis, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e, quanto a euro 6.000.000,00, con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, con particolare riferimento a quelle di cui all'art. 1, comma 1.1., voce "riserva per ulteriori esigenze di carattere obbligatorio".

7. Il Ministero della difesa e' autorizzato a impiegare nell'ambito dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, con decorrenza dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, un contingente non superiore a 135 unita' di personale delle Forze armate per la prosecuzione dei servizi di vigilanza e protezione di cui all'articolo 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754. 

A tale contingente, posto a disposizione del prefetto de L'Aquila, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, nonche' il trattamento economico previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 92 del 2008 e dell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Per l'applicazione del presente comma e' autorizzata la spesa nel limite di euro 2.200.000.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7, si provvede con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, con particolare riferimento a quelle di cui all'art. 1, comma 1.1., voce " per la gestione dell'ordine pubblico", nella disponibilita' degli uffici speciali per la ricostruzione.

Art. 9 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 aprile 2013
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Passera, Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti

Clini, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Severino

Note: entrata in vigore del provvedimento il 27/04/2013».


Attentato alla Costituzione e tradimento della Patria, a parte affarucci ed affaroni legalizzati per modo di dire. Non è che l'inquilino illegittimo del Quirinale (in violazione della norma di non rieleggibilità stabilita nel 1946 dall'Assemblea Costituente) gode di immunità assoluta, ma intanto approfitta dell'impunità e stabilisce addirittura un altro Governo il cui primo ministroEnrico Letta è affiliato direttamente al Bilderberg ed alla Trilateral (due entità terroristiche e mafiose al livello mondiale).


Da non crederci, ma è così. Nell’attesa di sviluppi eclatanti, c’è un giudice almeno a Berlino? 


riferimenti:











controllo terremoti:















approfondimenti: